1. Il consiglio nazionale esercita anche le seguenti attribuzioni:
a) esprime il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
b) coordina e promuove le attività dei consigli dei collegi regionali per il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
c) propone la costituzione di nuovi collegi regionali;
d) esprime pareri sulla fusione di collegi regionali;
e) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;
f) stabilisce ogni biennio, con deliberazione approvata dal Ministro della giustizia, il limite massimo del contributo annuale che gli iscritti agli albi e negli elenchi speciali devono corrispondere ai consigli regionali;
g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio nazionale, e previa deliberazione del Ministro della giustizia, il contributo annuo che gli iscritti agli albi e negli elenchi speciali devono corrispondere;
h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi regionali in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo professionale o nell'elenco speciale, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi regionali e dei collegi dei revisori dei conti regionali;
i) vigila sul regolare funzionamento dei collegi regionali e ne coordina l'attività mediante apposite direttive;
l) determina i princìpi deontologici a cui il perito agrario deve ispirarsi nell'esercizio della professione;
m) adotta il proprio regolamento;
n) cura e promuove relazioni con associazioni o con enti professionali anche internazionali;
o) indice la riunione annuale dei presidenti dei consigli dei collegi regionali per ricevere parere consultivo e proposte sulle attività programmatiche del consiglio nazionale;
p) fissa i criteri di rimborso spese e stabilisce le indennità da corrispondere ai consiglieri e a coloro che partecipano alle attività dell'organo;
q) cura le pubblicazioni relative alla professione di perito agrario;
r) opera ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie in materia professionale e di settore;
s) presenta progetti e proposte per la tutela sociale, civile, previdenziale e sanitaria degli iscritti;
t) partecipa, con gli enti preposti alla organizzazione del periodo di studio post diploma, alla stesura dei programmi curricolari e alla loro organizzazione;
u) emana direttive vincolanti per i consigli regionali nonché per gli iscritti su problematiche afferenti la professione, il codice deontologico e lo svolgimento del tirocinio.