Art. 29.
(Attribuzioni del consiglio nazionale).

      1. Il consiglio nazionale esercita anche le seguenti attribuzioni:

          a) esprime il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

          b) coordina e promuove le attività dei consigli dei collegi regionali per il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

          c) propone la costituzione di nuovi collegi regionali;

          d) esprime pareri sulla fusione di collegi regionali;

          e) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;

          f) stabilisce ogni biennio, con deliberazione approvata dal Ministro della giustizia, il limite massimo del contributo annuale che gli iscritti agli albi e negli elenchi speciali devono corrispondere ai consigli regionali;

 

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          g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio nazionale, e previa deliberazione del Ministro della giustizia, il contributo annuo che gli iscritti agli albi e negli elenchi speciali devono corrispondere;

          h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi regionali in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo professionale o nell'elenco speciale, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi regionali e dei collegi dei revisori dei conti regionali;

          i) vigila sul regolare funzionamento dei collegi regionali e ne coordina l'attività mediante apposite direttive;

          l) determina i princìpi deontologici a cui il perito agrario deve ispirarsi nell'esercizio della professione;

          m) adotta il proprio regolamento;

          n) cura e promuove relazioni con associazioni o con enti professionali anche internazionali;

          o) indice la riunione annuale dei presidenti dei consigli dei collegi regionali per ricevere parere consultivo e proposte sulle attività programmatiche del consiglio nazionale;

          p) fissa i criteri di rimborso spese e stabilisce le indennità da corrispondere ai consiglieri e a coloro che partecipano alle attività dell'organo;

          q) cura le pubblicazioni relative alla professione di perito agrario;

          r) opera ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie in materia professionale e di settore;

          s) presenta progetti e proposte per la tutela sociale, civile, previdenziale e sanitaria degli iscritti;

          t) partecipa, con gli enti preposti alla organizzazione del periodo di studio post diploma, alla stesura dei programmi curricolari e alla loro organizzazione;

 

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          u) emana direttive vincolanti per i consigli regionali nonché per gli iscritti su problematiche afferenti la professione, il codice deontologico e lo svolgimento del tirocinio.